Art. 16
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI