Art. 16

Entrata in vigore

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 16

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.