Art. 8

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 8

Agevolazioni per reinvestimenti nel settore
teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante


Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:
a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;
b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.
L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.
L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attività, nonchè i relativi piani di finanziamento.
Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;
2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.
Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonchè l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.