Art. 4

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 4

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo


Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonchè le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.
A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.
Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.
Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto del suo componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.
Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.