Art. 11

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 11

Temporaneità delle agevolazioni fiscali
e relative modalità di applicazione


Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovrà altresì essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attività e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.