Art. 14

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 14

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali
nel settore cinematografico


Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Del medesimo beneficio usufruisce altresì l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Nota all'art. 14:
Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:
"Art. 5. (Programmazione obbligatoria). - I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.
Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.
Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.
Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.
Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra".
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.