Art. 6
Portabilita' delle competenze esercitate nel volontariato in ambito
scolastico e lavorativo
1. Ai fini della portabilita' delle competenze nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le stesse,
individuate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, sono
valutate su richiesta della persona e riconosciute secondo criteri e
procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi
ambiti di titolarita', ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale
del 5 gennaio 2021.
2. Le competenze individuate possono costituire, altresi',
attestazioni utili nell'ambito dei pubblici concorsi per l'impiego
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti previsti dalla
normativa vigente.