Art. 1

Testo vigente dal 31/07/2025

Articoli di D.I. del 31/07/2025 (8)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita» e, in particolare, l'art. 4, che introduce il concetto di
apprendimento permanente come «qualsiasi attivita' intrapresa dalle
persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi
della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le
competenze, in una prospettiva personale di crescita, civica, sociale
e occupazionale»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, che recepisce l'intesa in Conferenza
Stato-regioni del 22 gennaio 2015 e definisce il quadro operativo per
il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali
e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 16
gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante istituzione e disposizioni
operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il Ministro per la pubblica amminsitrazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione
delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici
titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e della ricerca, del 15 giugno 2023, che
adotta il «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni
al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022»,
approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 3 agosto 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 115 del 9 luglio 2024 recante «Disciplina dei servizi di
individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze
relativi alle qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del
5 gennaio 2021 recante: "Disposizioni per l'adozione delle linee
guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze"»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'art. 19, comma 2,
in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito
scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento
di attivita' o percorsi di volontariato;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19, ai
fini del conseguimento di titoli di studio, le Universita' possono
riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti
formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attivita' di
volontariato, certificate nelle organizzazioni di volontariato o in
altri enti del Terzo settore, rilevanti per la crescita professionale
e per il curriculum degli studi;
Rilevata la necessita' di individuare i criteri di cui al sopra
citato art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di promuovere il volontariato, in particolare tra i
giovani, quale esperienza che contribuisce alla formazione e alla
crescita umana, civile e culturale della persona, il presente
decreto, in applicazione dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definisce i criteri per
l'individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle
attivita' o percorsi di volontariato a supporto del loro
riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in
applicazione, ed alle condizioni, definite dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2024 recante:
«Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di
certificazione delle competenze, relativi alle qualificazioni di
titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai
sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione
del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni
per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle
competenze» (di seguito decreto ministeriale del 9 luglio 2024) e in
particolare dall'art. 8.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).