Art. 4
Ambito di titolarita' del servizio di individuazione delle competenze
1. Gli enti del Terzo settore erogano, secondo il proprio
ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al
riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso
una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale.
2. La messa in trasparenza delle competenze esercitate da parte
degli enti del Terzo settore e' improntata alla massima
semplificazione. A tal fine, i percorsi di volontariato di cui al
presente decreto devono riportare, ove possibile, gli obiettivi di
apprendimento o i risultati attesi di attivita', riferiti agli
standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, aventi funzione di
identificazione e di comparabilita' delle competenze, gia' nelle fasi
di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli
interventi.
3. Gli enti titolati individuati all'art. 3, comma 4, del presente
decreto, laddove richiesto e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, possono definire accordi di collaborazione con
i «Centri duale nazionale per lo sviluppo delle competenze
professionali» di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto
ministeriale del 9 luglio 2024, per il supporto operativo nei servizi
di individuazione delle competenze esercitate ai sensi del presente
articolo.