Art. 3
Criteri e disposizioni di attuazione
1. Il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non
formale di competenze sociali, civiche e trasversali da valorizzare
anche nel campo formativo e lavorativo.
2. Ai fini del presente decreto, per volontari si intendono le
persone di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017,
che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale per il tramite
degli enti del Terzo settore, nonche' i soggetti coinvolti in
percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa
vigente, ai progetti utili alla collettivita'.
3. Possono essere oggetto di individuazione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, su richiesta della persona o su
iniziativa degli enti titolati di cui al comma 4, le competenze
esercitate nello svolgimento delle attivita' di volontariato di cui
al comma 2, alle condizioni richiamate al presente articolo, anche ai
fini della spendibilita' delle attestazioni rilasciate nell'ambito
dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione
delle competenze.
4. I servizi di individuazione delle competenze esercitate nei
contesti di cui al comma 2, sono erogati da gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117
del 2017, individuati quali e quanti titolati, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale
del 9 luglio 2024 e sulla base delle qualificazioni definite all'art.
3 del medesimo decreto.
5. I servizi di cui al comma precedente prendono in considerazione
le competenze esercitate dal volontario nello svolgimento di
attivita' di volontariato, per un minimo di sessanta ore nell'arco di
dodici mesi, salvo diversa previsione, secondo quanto indicato
dall'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale del 9
luglio 2024.