Art. 5

Testo vigente dal 31/07/2025

Articoli di D.I. del 31/07/2025 (8)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

Art. 5

Processo di individuazione delle competenze

1. Ai fini del presente decreto, il processo di individuazione
delle competenze esercitate nell'ambito delle attivita' di
volontariato, in applicazione delle condizioni di cui all'art. 8 del
decreto ministeriale del 9 luglio 2024, deve rispettare i seguenti
criteri minimi:
a) l'assicurazione di interventi di prima informazione,
individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunita' e
conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di
individuazione;
b) la sottoscrizione, all'avvio del percorso, da parte del
soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto
personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni, o
mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati
attesi di attivita' da realizzare, oggetto di individuazione,
entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024;
c) l'affiancamento o l'accompagnamento del volontario, da parte
di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dal soggetto
attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato
alle azioni di supporto all'inserimento e allo svolgimento delle
attivita' previste e alla raccolta delle evidenze e all'assessment
esperienziale delle attivita' svolte, in coerenza con gli obiettivi
previsti nel progetto personalizzato di cui al punto b);
d) il rilascio di un documento di trasparenza di valore di parte
prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della
misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di
trasparenza di cui all'allegato a) del decreto interministeriale del
5 gennaio 2021 recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee
guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze (Linee guida
SNCC), contenente al minimo i risultati di apprendimento o di
attivita' oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti
agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale del 9 luglio 2024, in coerenza con gli obiettivi
previsti nel progetto personalizzato di cui alla lettera b), le
eventuali evidenze dell'attivita' svolta, nonche' la durata, in ore e
giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini
del rilascio dell'attestazione, non puo' essere inferiore al 75%
della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e,
comunque, non inferiore ad una durata minima di sessanta ore
nell'arco di dodici mesi, salvo la specifica previsione di durata
minima maggiore nell'ambito del progetto personalizzato;
e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle
attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformita'
con le specifiche di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 9
luglio 2024.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).