Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si
assumono le definizioni riportate:
nel decreto legislativo n. 117 del 2017;
nel decreto ministeriale del 9 luglio 2024.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si
assumono le definizioni riportate:
nel decreto legislativo n. 117 del 2017;
nel decreto ministeriale del 9 luglio 2024.