Art. 16

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

Testo vigente dal 03/08/2024 · storia delle versioni (3)

Articoli di D.Lgs. 112/2017 (21)
  1. Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
  2. Art. 2 Attività d'impresa di interesse generale
  3. Art. 3 Assenza di scopo di lucro
  4. Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
  5. Art. 5 (Costituzione )
  6. Art. 6 Denominazione
  7. Art. 7 Cariche sociali
  8. Art. 8 Ammissione ed esclusione
  9. Art. 9 Scritture contabili
  10. Art. 10 Organi di controllo interno
  11. Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti intere
  12. Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione d
  13. Art. 13 Lavoro nell'impresa sociale
  14. Art. 14 Procedure concorsuali
  15. Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
  16. Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
  17. Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
  18. Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
  19. Art. 19 Abrogazioni
  20. Art. 20 Copertura finanziaria
  21. Art. 21 Entrata in vigore

Art. 16

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
1. Le imprese sociali destinano
((il))
tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonchè dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Relazioni

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.