Art. 4

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

Testo vigente dal 13/02/2019 · storia delle versioni (2)

Articoli di D.Lgs. 112/2017 (21)
  1. Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
  2. Art. 2 Attività d'impresa di interesse generale
  3. Art. 3 Assenza di scopo di lucro
  4. Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
  5. Art. 5 (Costituzione )
  6. Art. 6 Denominazione
  7. Art. 7 Cariche sociali
  8. Art. 8 Ammissione ed esclusione
  9. Art. 9 Scritture contabili
  10. Art. 10 Organi di controllo interno
  11. Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti intere
  12. Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione d
  13. Art. 13 Lavoro nell'impresa sociale
  14. Art. 14 Procedure concorsuali
  15. Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
  16. Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
  17. Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
  18. Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
  19. Art. 19 Abrogazioni
  20. Art. 20 Copertura finanziaria
  21. Art. 21 Entrata in vigore

Art. 4

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
1. All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9.
3. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
((, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima))
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4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.