Art. 14

Procedure concorsuali

Testo vigente dal 20/07/2017

Articoli di D.Lgs. 112/2017 (21)
  1. Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
  2. Art. 2 Attività d'impresa di interesse generale
  3. Art. 3 Assenza di scopo di lucro
  4. Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
  5. Art. 5 (Costituzione )
  6. Art. 6 Denominazione
  7. Art. 7 Cariche sociali
  8. Art. 8 Ammissione ed esclusione
  9. Art. 9 Scritture contabili
  10. Art. 10 Organi di controllo interno
  11. Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti intere
  12. Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione d
  13. Art. 13 Lavoro nell'impresa sociale
  14. Art. 14 Procedure concorsuali
  15. Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
  16. Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
  17. Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
  18. Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
  19. Art. 19 Abrogazioni
  20. Art. 20 Copertura finanziaria
  21. Art. 21 Entrata in vigore

Art. 14

Procedure concorsuali
1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonchè la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».
5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 198 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O:
«Art. 198. (Organi della liquidazione amministrativa).
- Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.».
- Si riportano gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiedecies del codice civile:
«Art. 2545-terdecies. (Insolvenza). - In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.».
«Art. 2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell'autorità). - L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.».
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.