Art. 13

Lavoro nell'impresa sociale

Testo vigente dal 04/07/2023 · storia delle versioni (3)

Articoli di D.Lgs. 112/2017 (21)
  1. Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
  2. Art. 2 Attività d'impresa di interesse generale
  3. Art. 3 Assenza di scopo di lucro
  4. Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
  5. Art. 5 (Costituzione )
  6. Art. 6 Denominazione
  7. Art. 7 Cariche sociali
  8. Art. 8 Ammissione ed esclusione
  9. Art. 9 Scritture contabili
  10. Art. 10 Organi di controllo interno
  11. Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti intere
  12. Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione d
  13. Art. 13 Lavoro nell'impresa sociale
  14. Art. 14 Procedure concorsuali
  15. Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
  16. Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
  17. Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
  18. Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
  19. Art. 19 Abrogazioni
  20. Art. 20 Copertura finanziaria
  21. Art. 21 Entrata in vigore

Art. 13

Lavoro nell'impresa sociale
1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici))
. Le imprese sociali danno conto del rispetto
((di tali parametri))
nel proprio bilancio sociale.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.