Art. 5

(Costituzione )

Testo vigente dal 20/07/2017

Articoli di D.Lgs. 112/2017 (21)
  1. Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale
  2. Art. 2 Attività d'impresa di interesse generale
  3. Art. 3 Assenza di scopo di lucro
  4. Art. 4 Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
  5. Art. 5 (Costituzione )
  6. Art. 6 Denominazione
  7. Art. 7 Cariche sociali
  8. Art. 8 Ammissione ed esclusione
  9. Art. 9 Scritture contabili
  10. Art. 10 Organi di controllo interno
  11. Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti intere
  12. Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione d
  13. Art. 13 Lavoro nell'impresa sociale
  14. Art. 14 Procedure concorsuali
  15. Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo
  16. Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
  17. Art. 17 Norme di coordinamento e transitorie
  18. Art. 18 Misure fiscali e di sostegno economico
  19. Art. 19 Abrogazioni
  20. Art. 20 Copertura finanziaria
  21. Art. 21 Entrata in vigore

Art. 5

(Costituzione)
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.