Art. 5

Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112

Testo vigente dal 03/08/2024

Articoli di L. 104/2024 (8)
  1. Art. 1 Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti soc
  2. Art. 2 Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e
  3. Art. 3 Giornata nazionale dell'ascolto dei minori
  4. Art. 4 Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
  5. Art. 5 Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
  6. Art. 6 Estinzione della Fondazione Italia sociale
  7. Art. 7 Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
  8. Art. 8 Modifica all' articolo 705 del codice civile in materia di dispensa da

Art. 5

Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 167:
«Art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali). - 1. Le imprese sociali destinano il tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonchè dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.».

Relazioni

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.