Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura
((settant'anni))
dalla produzione della fotografia.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."