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Art. 92

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Art. 92



Il diritto esclusivo sulle fotografie dura
((settant'anni))
dalla produzione della fotografia.

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19.
(1)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

Art. 92



Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

Art. 92



Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quaranta anni».
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII)."

Art. 92



Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.