Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.