La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.