Art. 69-quater

Testo vigente dal 12/12/2021 · storia delle versioni (2)

Articoli di L. 633/1941 (296)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 12-bis
  14. Art. 12-ter
  15. Art. 13
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 15-bis
  19. Art. 16
  20. Art. 16-bis
  21. Art. 16-ter
  22. Art. 16-quater
  23. Art. 16-quinquies
  24. Art. 17
  25. Art. 18
  26. Art. 18-bis
  27. Art. 19
  28. Art. 20
  29. Art. 21
  30. Art. 22
  31. Art. 23
  32. Art. 24
  33. Art. 25
  34. Art. 26
  35. Art. 27
  36. Art. 27-bis
  37. Art. 28
  38. Art. 29
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 32-bis
  43. Art. 32-ter
  44. Art. 32-quater
  45. Art. 33
  46. Art. 34
  47. Art. 35
  48. Art. 36
  49. Art. 37
  50. Art. 38
  51. Art. 39
  52. Art. 40
  53. Art. 41
  54. Art. 42
  55. Art. 43
  56. Art. 43-bis
  57. Art. 44
  58. Art. 45
  59. Art. 46
  60. Art. 46-bis
  61. Art. 47
  62. Art. 48
  63. Art. 49
  64. Art. 50
  65. Art. 51
  66. Art. 52
  67. Art. 53
  68. Art. 54
  69. Art. 55
  70. Art. 56
  71. Art. 57
  72. Art. 58
  73. Art. 59
  74. Art. 60
  75. Art. 61
  76. Art. 62
  77. Art. 63
  78. Art. 64
  79. Art. 64-bis
  80. Art. 64-ter
  81. Art. 64-quater
  82. Art. 64-quinquies
  83. Art. 64-sexies
  84. Art. 65
  85. Art. 66
  86. Art. 67
  87. Art. 68
  88. Art. 68-bis
  89. Art. 69
  90. Art. 69-bis
  91. Art. 69-ter
  92. Art. 69-quater
  93. Art. 69-quinquies
  94. Art. 69-sexies
  95. Art. 69-septies
  96. Art. 70
  97. Art. 70-bis
  98. Art. 70-ter
  99. Art. 70-quater
  100. Art. 70-quinquies
  101. Art. 70-sexies
  102. Art. 70-septies
  103. Art. 71
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  105. Art. 71-ter
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  108. Art. 71-sexies
  109. Art. 71-septies
  110. Art. 71-octies
  111. Art. 71-novies
  112. Art. 71-decies
  113. Art. 72
  114. Art. 73
  115. Art. 73-bis
  116. Art. 74
  117. Art. 75
  118. Art. 76
  119. Art. 77
  120. Art. 78
  121. Art. 78-bis
  122. Art. 78-ter
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  125. Art. 79-bis
  126. Art. 80
  127. Art. 81
  128. Art. 82
  129. Art. 83
  130. Art. 84
  131. Art. 84-bis
  132. Art. 84-ter
  133. Art. 85
  134. Art. 85-bis
  135. Art. 85-ter
  136. Art. 85-quater
  137. Art. 85-quinquies
  138. Art. 86
  139. Art. 87
  140. Art. 88
  141. Art. 89
  142. Art. 90
  143. Art. 91
  144. Art. 92
  145. Art. 93
  146. Art. 94
  147. Art. 95
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  149. Art. 97
  150. Art. 98
  151. Art. 99
  152. Art. 99-bis
  153. Art. 100
  154. Art. 101
  155. Art. 102
  156. Art. 102-bis
  157. Art. 102-ter
  158. Art. 102-quater
  159. Art. 102-quinquies
  160. Art. 102-sexies
  161. Art. 102-septies
  162. Art. 102-octies
  163. Art. 102-novies
  164. Art. 102-decies
  165. Art. 102-undecies
  166. Art. 102-duodecies
  167. Art. 103
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  170. Art. 106
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  175. Art. 110-bis
  176. Art. 110-ter
  177. Art. 110-quater
  178. Art. 110-quinquies
  179. Art. 110-sexies
  180. Art. 110-septies
  181. Art. 111
  182. Art. 112
  183. Art. 113
  184. Art. 114
  185. Art. 114-bis
  186. Art. 115
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  220. Art. 149
  221. Art. 150
  222. Art. 151
  223. Art. 152
  224. Art. 153
  225. Art. 154
  226. Art. 155
  227. Art. 156
  228. Art. 156-bis
  229. Art. 156-ter
  230. Art. 157
  231. Art. 158
  232. Art. 159
  233. Art. 160
  234. Art. 161
  235. Art. 162
  236. Art. 162-bis
  237. Art. 162-ter
  238. Art. 163
  239. Art. 164
  240. Art. 165
  241. Art. 166
  242. Art. 167
  243. Art. 168
  244. Art. 169
  245. Art. 170
  246. Art. 171
  247. Art. 171-bis
  248. Art. 171-ter
  249. Art. 171-quater
  250. Art. 171-quinquies
  251. Art. 171-sexies
  252. Art. 171-septies
  253. Art. 171-octies
  254. Art. 171-novies
  255. Art. 172
  256. Art. 173
  257. Art. 174
  258. Art. 174-bis
  259. Art. 174-ter
  260. Art. 174-quater
  261. Art. 174-quinquies
  262. Art. 174-sexies
  263. Art. 175
  264. Art. 176
  265. Art. 177
  266. Art. 178
  267. Art. 179
  268. Art. 180
  269. Art. 180-bis
  270. Art. 180-ter
  271. Art. 181
  272. Art. 181-bis
  273. Art. 181-ter
  274. Art. 182
  275. Art. 182-bis
  276. Art. 182-ter
  277. Art. 183
  278. Art. 184
  279. Art. 185
  280. Art. 186
  281. Art. 187
  282. Art. 188
  283. Art. 189
  284. Art. 190
  285. Art. 191
  286. Art. 192
  287. Art. 193
  288. Art. 194
  289. Art. 194-bis
  290. Art. 195
  291. Art. 196
  292. Art. 197
  293. Art. 198
  294. Art. 199
  295. Art. 199-bis
  296. Art. 200

Art. 69-quater

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonchè gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.

12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 177))
.
((53))
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:

a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;

b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;

c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.(43)
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AGGIORNAMENTO (43)

Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014".
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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente abrogazione si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.