Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Testo vigente dal 19/09/2018

Articoli di D.Lgs. 101/2018 (27)
  1. Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno
  2. Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 20
  3. Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legis
  4. Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
  5. Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
  6. Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2
  7. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
  8. Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
  9. Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugn
  10. Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
  11. Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2
  12. Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
  13. Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
  14. Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
  15. Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugn
  16. Art. 16 Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
  17. Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  18. Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei da
  19. Art. 19 Trattazione di affari pregressi
  20. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata
  21. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati persona
  22. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
  23. Art. 23 Disposizioni di coordinamento
  24. Art. 24 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriorme
  25. Art. 25 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
  26. Art. 26 Disposizioni finanziarie
  27. Art. 27 Abrogazioni

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»;
b) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.»;
c) dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
g) la rubrica dell'articolo 114 è sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
Note all'art. 9:

- L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dall'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
- L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.».
- L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.