Art. 17

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Testo vigente dal 19/09/2018

Articoli di D.Lgs. 101/2018 (27)
  1. Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno
  2. Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 20
  3. Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legis
  4. Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
  5. Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
  6. Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2
  7. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
  8. Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
  9. Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugn
  10. Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
  11. Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2
  12. Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
  13. Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
  14. Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
  15. Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugn
  16. Art. 16 Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
  17. Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  18. Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei da
  19. Art. 19 Trattazione di affari pregressi
  20. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata
  21. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati persona
  22. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
  23. Art. 23 Disposizioni di coordinamento
  24. Art. 24 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriorme
  25. Art. 25 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
  26. Art. 26 Disposizioni finanziarie
  27. Art. 27 Abrogazioni

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonchè il risarcimento del danno.».
Note all'art. 17:

- Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.