Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Testo vigente dal 19/09/2018

Articoli di D.Lgs. 101/2018 (27)
  1. Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno
  2. Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 20
  3. Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legis
  4. Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
  5. Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
  6. Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2
  7. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
  8. Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
  9. Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugn
  10. Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
  11. Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2
  12. Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
  13. Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
  14. Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
  15. Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugn
  16. Art. 16 Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
  17. Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  18. Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei da
  19. Art. 19 Trattazione di affari pregressi
  20. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata
  21. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati persona
  22. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
  23. Art. 23 Disposizioni di coordinamento
  24. Art. 24 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriorme
  25. Art. 25 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
  26. Art. 26 Disposizioni finanziarie
  27. Art. 27 Abrogazioni

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.
4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
Note all'art. 4:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è citato nelle note alle premesse.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.