Art. 19

Trattazione di affari pregressi

Testo vigente dal 19/09/2018

Articoli di D.Lgs. 101/2018 (27)
  1. Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno
  2. Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 20
  3. Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legis
  4. Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
  5. Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
  6. Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2
  7. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
  8. Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
  9. Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugn
  10. Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
  11. Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2
  12. Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
  13. Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
  14. Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
  15. Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugn
  16. Art. 16 Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
  17. Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  18. Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei da
  19. Art. 19 Trattazione di affari pregressi
  20. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata
  21. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati persona
  22. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
  23. Art. 23 Disposizioni di coordinamento
  24. Art. 24 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriorme
  25. Art. 25 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
  26. Art. 26 Disposizioni finanziarie
  27. Art. 27 Abrogazioni

Art. 19

Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data.
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo è a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso un procedimento penale.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
Note all'art. 19:

- Il regolamento (UE) n. 2016/679 è citato nelle note alle premesse.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.