Art. 25

Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa

Testo vigente dal 19/09/2018

Articoli di D.Lgs. 101/2018 (27)
  1. Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno
  2. Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 20
  3. Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legis
  4. Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
  5. Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
  6. Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2
  7. Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
  8. Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
  9. Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugn
  10. Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
  11. Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2
  12. Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
  13. Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
  14. Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
  15. Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugn
  16. Art. 16 Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
  17. Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
  18. Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei da
  19. Art. 19 Trattazione di affari pregressi
  20. Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata
  21. Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati persona
  22. Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
  23. Art. 23 Disposizioni di coordinamento
  24. Art. 24 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriorme
  25. Art. 25 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
  26. Art. 26 Disposizioni finanziarie
  27. Art. 27 Abrogazioni

Art. 25

Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Note all'art. 25:

- L'art. 129 del codice di procedura penale, così recita:
«1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula prescritta.»
- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.»
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.