Art. 6
Estinzione della Fondazione Italia sociale
1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.
Note all'art. 6:
- L'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n. 141, abrogato dalla presente legge, recava: «Fondazione Italia sociale».
- L'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n. 141, abrogato dalla presente legge, recava: «Fondazione Italia sociale».