Art. 6

Estinzione della Fondazione Italia sociale

Testo vigente dal 03/08/2024

Articoli di L. 104/2024 (8)
  1. Art. 1 Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti soc
  2. Art. 2 Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e
  3. Art. 3 Giornata nazionale dell'ascolto dei minori
  4. Art. 4 Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
  5. Art. 5 Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
  6. Art. 6 Estinzione della Fondazione Italia sociale
  7. Art. 7 Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
  8. Art. 8 Modifica all' articolo 705 del codice civile in materia di dispensa da

Art. 6

Estinzione della Fondazione Italia sociale
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017.
Note all'art. 6:
- L'art. 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 2016, n. 141, abrogato dalla presente legge, recava: «Fondazione Italia sociale».
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.