Art. 4

Testo vigente dal 06/10/2021

Articoli di D.I. del 06/10/2021 (5)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

Art. 4

Controllo

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS,
nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attivita' e funzioni
istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e
controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle
coperture assicurative disciplinate nel presente decreto.
2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la
documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si
avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un
periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di
controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico
nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).