Art. 4
Controllo
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS,
nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attivita' e funzioni
istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e
controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle
coperture assicurative disciplinate nel presente decreto.
2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la
documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si
avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un
periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di
controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico
nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.