Art. 2

Testo vigente dal 06/10/2021

Articoli di D.I. del 06/10/2021 (5)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

Art. 2

Polizze assicurative

1. Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto,
sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del
Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui
all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi
aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in
modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza
di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela
assicurativa.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un unico
vincolo contrattuale, determinano una molteplicita' di rapporti
assicurativi riguardanti una pluralita' di soggetti assicurati,
determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui
all'art. 3, comma 1, del presente decreto e alla documentazione
relativa ai volontari occasionali di cui al comma 6, del medesimo
articolo.
3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti garantiscono
tutti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo non
occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base
delle risultanze del registro di cui all'art. 3 del presente decreto
alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti
al suddetto registro in data successiva, nonche' i volontari che
prestano attivita' in modo occasionale, anche sulla base di polizze
stipulate in forma numerica.
4. Per i soggetti che prestano attivita' volontaria in modo non
occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui
all'art. 3 del presente decreto in data successiva a quella di
stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle
ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali
soggetti cessino di prestare la loro attivita' volontaria, con
conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le
garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno
della cancellazione.
5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari
occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano
apposite polizze, secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di
servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).