IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 che, all'art. 13, istituisce l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni IVASS, in luogo del soppresso ISVAP;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare l'art. 18, comma 1,
secondo il quale gli enti del Terzo settore che si avvalgono di
volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per
la responsabilita' civile verso i terzi;
Visto altresi', il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, in base al quale con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e
sono disciplinati i relativi controlli;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 18, la
copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra
gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e che i
relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la
quale viene stipulata la convenzione;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in data 14 febbraio 1992 che, in attuazione
dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha individuato i
meccanismi assicurativi semplificati in relazione all'obbligo per le
organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che
prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi
dall'esercizio dell'attivita' medesima, disciplinando i relativi
controlli;
Rilevata la necessita' di individuare i suddetti meccanismi
assicurativi semplificati, nonche' di disciplinare i relativi
controlli in attuazione del decreto legislativo n. 117 del 2017, con
adeguamento della disciplina gia' recata, ai medesimi fini, dal
citato decreto interministeriale del 1992 attuativo della precedente
legge quadro sul volontariato;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad
assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la
responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attivita' medesima.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attivita',
anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma
1.