Art. 4

Testo vigente dal 28/11/2019

Articoli di D.M. del 28/11/2019 (4)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

Art. 4

Documentazione

1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto
contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione
analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori,
nonche' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione
contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per
lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve
consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della
perizia giurata di stima.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).