Art. 2
Erogazioni liberali agevolabili
1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le
erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del
Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le
imprese sociali costituite in forma di societa', e utilizzate dai
predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e
di utilita' sociale.
2. Fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra'
l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma
10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del
Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono
essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi
registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni
ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.