Art. 3
Oggetto delle erogazioni liberali
in natura e valorizzazione dei beni
1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle
ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato sulla base
del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai
sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene
strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione e'
determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del
trasferimento.
3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della
detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore
tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo
e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del
TUIR.
4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base
al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per
la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base
di criteri oggettivi, il donatore dovra' acquisire una perizia
giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non
antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.