Art. 3
Modalita' di riconoscimento e fruizione
del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, versano al FUN
le somme di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
2. L'Autorita' di vigilanza di cui all'art. 10, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, comunica all'ONC entro il 31
ottobre di ciascun anno l'elenco delle fondazioni per le quali
sussistono i requisiti di cui al citato decreto legislativo ai fini
degli adempimenti previsti nel successivo comma.
3. L'ONC trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali
lo stesso ONC ha preventivamente verificato l'effettuazione del
versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20
novembre di ciascun anno.
4. Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al
comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra
l'ammontare delle risorse stanziate di cui all'art. 2, comma 2, e
l'ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall'ONC,
rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura
percentuale in base alla quale e' determinato il credito d'imposta
spettante. Entro il medesimo termine, l'Agenzia delle entrate
comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza,
all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile ai sensi del
successivo comma 5.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso
e' stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel
caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore
all'ammontare comunicato di cui al comma 4, tenuto conto di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet
dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e'
istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da
indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la
compilazione del modello stesso.
6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta nel quale e' riconosciuto e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello
nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta
di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni
finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della
percentuale di credito d'imposta riconosciuto da parte dell'Agenzia
delle entrate con il provvedimento di cui al comma 4, a intermediari
bancari, finanziari e assicurativi ed e' utilizzabile dal cessionario
alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta
cessione e' data comunicazione all'ONC per la successiva notifica
della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa.
7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta
presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24
telematico.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle
imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1887