Art. 2

Testo vigente dal 04/05/2018

Articoli di D.M. del 04/05/2018 (3)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano,
nell'ambito della propria attivita' istituzionale, a decorrere
dell'anno 2018, i versamenti al FUN ai sensi dei commi 4 e 5
dell'art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura massima del 100 per cento, rilevano i versamenti
effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun anno,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10
milioni per gli anni successivi.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).