IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare il titolo VIII - Della
promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II,
dedicato alla disciplina «Dei centri di servizio per il
volontariato»;
Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il quale, al fine di assicurare il finanziamento
stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), istituisce
il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali
delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall'Organismo
nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64;
Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 62, il quale prevede
che le FOB destinano ogni anno al FUN una quota non inferiore al
quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo
dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi
pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare
ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visti i successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 62 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in base ai quali le fondazioni
calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di
esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN
entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo
modalita' individuate dall'ONC e che le stesse FOB sono inoltre
tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC
ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN
contributi volontari;
Visto altresi' il comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, che riconosce alle FOB un credito d'imposta pari
al 100 per cento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 4 e 5
del medesimo articolo, fino ad un massimo di euro 15 milioni per
l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi, stabilendo
inoltre che il credito d'imposta puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' cedibile a intermediari
bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile;
Richiamato il gia' citato comma 6, ultimo periodo, secondo cui con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per
la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa
stabilito;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti;
Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e
procedurali necessarie alla concessione del contributo previsto
dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
che garantiscano il rispetto del limite di spesa ivi stabilito;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 62, comma 6, del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita'
applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma,
sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.