Art. 7

Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione

Testo vigente dal 19/07/2017

Articoli di D.Lgs. 111/2017 (10)
  1. Art. 1 Definizioni
  2. Art. 2 Oggetto
  3. Art. 3 Destinazione del cinque per mille
  4. Art. 4 Modalità di accreditamento
  5. Art. 5 Riparto ed erogazione del contributo
  6. Art. 6 Accelerazione delle procedure di riparto
  7. Art. 7 Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
  8. Art. 8 Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mi
  9. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
  10. Art. 10 Entrata in vigore

Art. 7

Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
1. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.