Art. 4

Modalità di accreditamento

Testo vigente dal 19/07/2017

Articoli di D.Lgs. 111/2017 (10)
  1. Art. 1 Definizioni
  2. Art. 2 Oggetto
  3. Art. 3 Destinazione del cinque per mille
  4. Art. 4 Modalità di accreditamento
  5. Art. 5 Riparto ed erogazione del contributo
  6. Art. 6 Accelerazione delle procedure di riparto
  7. Art. 7 Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
  8. Art. 8 Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mi
  9. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
  10. Art. 10 Entrata in vigore

Art. 4

Modalità di accreditamento
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.