Art. 10

Entrata in vigore

Testo vigente dal 19/07/2017

Articoli di D.Lgs. 111/2017 (10)
  1. Art. 1 Definizioni
  2. Art. 2 Oggetto
  3. Art. 3 Destinazione del cinque per mille
  4. Art. 4 Modalità di accreditamento
  5. Art. 5 Riparto ed erogazione del contributo
  6. Art. 6 Accelerazione delle procedure di riparto
  7. Art. 7 Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
  8. Art. 8 Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mi
  9. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
  10. Art. 10 Entrata in vigore

Art. 10

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.