Art. 3

Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

Testo vigente dal 03/07/2016

Articoli di L. 106/2016 (12)
  1. Art. 1 Finalità e oggetto
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
  4. Art. 4 Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del T
  5. Art. 5 Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
  6. Art. 6 Impresa sociale
  7. Art. 7 Vigilanza, monitoraggio e controllo
  8. Art. 8 Servizio civile universale
  9. Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Disposizioni finanziarie e finali
  12. Art. 12 Relazione alle Camere

Art. 3

Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);
e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Note all'art. 3:
- Il testo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.