Art. 12

Relazione alle Camere

Testo vigente dal 03/07/2016

Articoli di L. 106/2016 (12)
  1. Art. 1 Finalità e oggetto
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Revisione del titolo II del libro primo del codice civile
  4. Art. 4 Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del T
  5. Art. 5 Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
  6. Art. 6 Impresa sociale
  7. Art. 7 Vigilanza, monitoraggio e controllo
  8. Art. 8 Servizio civile universale
  9. Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Disposizioni finanziarie e finali
  12. Art. 12 Relazione alle Camere

Art. 12

Relazione alle Camere
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonchè sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.