Testo integrale

Articolo 4, comma 2 CTS. Fondazioni costituite e controllate ordini professionali

Testo vigente dal 14/08/2026

Articoli di Risposta a quesito 13041/2026 (1)
  1. Testo integrale Articolo 4, comma 2 CTS. Fondazioni costituite e controllate ordini pr

m_lps.A4H7PMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013041.14-08-2026

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Agli Uffici del RUNTS
per il tramite della
Commissione Politiche Sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome

Oggetto: Articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore. Fondazioni costituite e controllate dagli ordini
professionali.

Si fa riscontro alla nota del 24 luglio u.s. di codesta Commissione con la quale � stata formulata
richiesta di parere in ordine all'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.
117 del 2017 (Codice del Terzo settore) nei confronti di Fondazioni costituite da ordini professionali e,
segnatamente, rivolti i seguenti quesiti:

� se la previsione introdotta dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 75 del 2023, recante "Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" convertito con
modificazioni dalla L. n. 112 del 2023 incida o meno rispetto all'applicazione agli ordini e collegi
professionali dell'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore;

� se gli ordini professionali istituiti dalla legge possano essere ricondotti alla categoria delle
�associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche� prevista dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;

� a quali requisiti ed elementi si possa fare riferimento per verificare l'appartenenza di un ente alla
categoria �associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche".

Al riguardo, appare opportuno procedere preliminarmente all'esame del quadro normativo
richiamato nella citata nota, al fine di ricostruirne la portata e le finalit� applicative, muovendo
dall'assunto, ivi espresso, che "gli ordini professionali sono qualificati dalle rispettive leggi ordinamentali
come enti pubblici non economici, a carattere associativo ed appartenenza necessaria".

L'articolo 1, comma 1 della legge delega n. 106/2016, definisce il Terzo settore come il complesso
degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit� civiche, solidaristiche e
di utilit� sociale e che, in attuazione del principio di sussidiariet� e in coerenza con i rispettivi statuti o
atti costitutivi, promuovono e realizzano attivit� di interesse generale mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualit� o di produzione e scambio di beni e servizi. La disposizione prosegue,
stabilendo che "non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche". Tale statuizione - basata sulla

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natura privatistica degli enti del Terzo settore con conseguente esclusione, tra latro, dal perimetro del
terzo settore delle pubbliche amministrazioni - � ripresa Codice del Terzo settore, che all'articolo 4,
comma 1, dopo aver fornito la definizione di ETS, al successivo comma 2 individua i soggetti che non
fanno parte del Terzo settore, stabilendo che "non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di
datori di lavoro, nonch� gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti".

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce quali soggetti sono intesi come pubbliche
amministrazioni, annoverando tra gli stessi gli enti pubblici non economici - dotati di autonomia
regolamentare, patrimoniale e finanziaria - dei quali fanno parte - per giurisprudenza consolidata (ex
multis Corte cost., 13 ottobre 2005, n. 405; Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226; Cons. Stato, Sez.
III, 11 giugno 2021, n. 4515) e come avvalorato dagli stessi ordinamenti professionali di categoria - gli
ordini e collegi professionali. Questi, la cui primigenia fonte normativa � costituita dal R.D.L. n.
103/1924, sono organizzazioni ad appartenenza necessaria, con la funzione di tenuta degli albi e
caratterizzate dall'autonomia relativa alla definizione di alcune regole di condotta interne alla
professione e dalla vigilanza esterna da parte dell'autorit� statale. Tale conformazione � vieppi�
confermata, in una prospettiva de jure condendo, dal disegno di legge A.S. n. 1663, il quale, nell'ottica
di una revisione generale della disciplina di tutte le professioni ordinistiche, indica all'articolo 2 i principi
ed i criteri ai quali dovr� attenersi il legislatore delegato, tra i quali, quello di prevedere la disciplina
della natura giuridica del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non
economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di
autonomia patrimoniale e finanziaria. Gli ordini e i collegi professionali sono quindi enti ad
appartenenza obbligatoria dal momento che per l'esercizio della professione � necessaria l'iscrizione
all'albo da cui discende automaticamente l'adesione al gruppo professionale. La disciplina degli ordini
professionali � attratta inoltre alla materia di competenza esclusiva statale (cfr. Corte Cost., sentenza n.
405/2005, sopra citata) in ragione dell'esigenza di tutelare l' interesse pubblico consistente nel garantire
il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della generalit� dei cittadini: la
salvaguardia unitaria di tale interesse richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso
e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta
degli albi nonch� di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono gi�
iscritti o che aspirino ad iscriversi.

Sulla base della espressa riconduzione degli ordini e collegi professionali alla categoria degli enti
pubblici non economici, contemplati dal gi� ricordato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il
riferimento all'articolo 12-ter del D.L. n. 75/2023, evocato dal quesito che si riscontra, non appare
sufficiente a superare il divieto di iscrizione al RUNTS degli ordini e dei collegi professionali e degli enti
sottoposti a direzione, controllo o coordinamento da parte dei medesimi (per le cui nozioni si fa rinvio
alla ministeriale n. 2243 del 4 marzo 2020, consultabile all'indirizzo
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-
2243-del-04032020-Art4-comma2-CTS-Direzione-coordinamento-controllo-ETS-Prime-indicazioni.pdf).
Tale disposizione prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti
aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarit�,
ai principi del pi� volte menzionato D.Lgs. n. 165/2001, con le eccezioni espressamente previste dalla
norma, nonch� ai soli princ�pi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi
relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; infine, precisa che agli enti in questione, aventi

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natura associativa, ove siano in equilibrio economico finanziario, non si applicano le ulteriori disposizioni
rivolte alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, salvo che ci� sia
espressamente previsto dalla legge.

La disposizione citata, pertanto, intende escludere gli ordini professionali dall'applicazione dalle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, trattandosi di enti che non gravano
sulla finanza pubblica, alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti. In ragione di un'appropriata
lettura teleologicamente orientata, risalta in tutta evidenza che la cennata norma, volta ad escludere
gli ordini professionali dalle misure della spending review, non incide minimamente sulla loro
qualificazione di enti pubblici non economici, n� sulla loro riconducibilit� alle amministrazioni pubbliche
ai sensi del medesimo decreto legislativo, che preclude ad essi l'ingresso, in via diretta o mediata,
all'interno del perimetro del Terzo settore, che si caratterizza, tra l'altro, per la sua fisiologica alterit�
rispetto all'attore pubblico, a presidio della quale � posto l'articolo 4, comma 2 del codice, rispondente,
pertanto, a ben diverso fine.

La risposta al primo quesito assorbe anche la seconda questione sottoposta al vaglio della
scrivente Amministrazione: l'obbligatoriet� dell'appartenenza all'ordine ai fini dell'esercizio della
professione e la funzionalizzazione della loro attivit� alla tutela degli interessi pubblici sopra richiamati
differenzia gli ordini e i collegi professionali rispetto alle associazioni professionali ad appartenenza non
necessaria.

Per queste ultime, passando al terzo quesito, un primo riferimento normativo � costituito dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" in ordini o
collegi, la quale, all'articolo 2, contempla le "associazioni a carattere professionale di natura privatistica,
fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le
competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la
tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza"; il successivo articolo 3 prevede che le
associazioni professionali possano a loro volta organizzarsi in "forme aggregative" con "funzioni di
promozione e qualificazione delle attivit� professionali che rappresentano, nonch� di divulgazione delle
informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali". Una prima indicazione, non esaustiva, utile ai fini dell'individuazione delle
associazioni professionali viene fornita dall'elenco delle associazioni non organizzate in ordini o collegi
tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della menzionata
L. n. 4/2013, consultabile alla pagina https://portaledati.mimit.gov.it/banca-dati/assoc_prof. Lo stesso
MIMIT con circolare 18 dicembre 2025, n. 1882 (https://www.mimit.gov.it/it/normativa/circolari-note-
direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare-del-18-dicembre-2025-professioni-non-organizzate-chiarimenti-
sullinserimento-nellelenco-ministeriale) ha espressamente precisato che "Le associazioni professionali,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, non
sono Enti del Terzo settore". Vieppi�, lo stesso Ministero gi� con faq del 23/9/2021 aveva escluso tale
possibilit� chiarendo che "le associazioni professionali, in sede di costituzione, se intendono classificarsi
giuridicamente come associazioni professionali ai sensi della legge n. 4/2013, non possono essere
definite anche enti del terzo settore in quanto tali enti sono disciplinati da altra normativa di riferimento
riconducibile al decreto legislativo n. 117/2017".

Ugualmente dovrebbe essere preclusa l'iscrizione ai soggetti che, pur non essendo iscritti
all'elenco ministeriale, contengano nello statuto riferimenti da cui sia desumibile l'intento di
configurarsi quale associazione professionale ai sensi della L. n. 4/2013, avendo come finalit� quelle di
valorizzare le competenze professionali dei propri iscritti quali prestatori di servizi al pubblico,
certamente non ascrivibili a quelle civiche solidaristiche o di utilit� sociale che caratterizzano gli ETS.

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Occorre considerare anche che la citata legge n. 4/2013 esclude dal proprio ambito le associazioni di
quanti svolgono professioni ordinistiche o attivit� e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative. Tuttavia, anche associazioni composte da questi soggetti
potrebbero assumere le caratteristiche di associazioni professionali quali enti esclusi ai sensi dell'art. 4
del CTS: si pensi ad esempio ad un'associazione di artigiani che intenda espressamente valorizzare le
competenze lavorative dei propri associati, agevolando la conoscibilit� al pubblico al fine di procurare
agli iscritti committenze e simili. Anche in questo caso le finalit� dell'associazione sono quelle di
valorizzare le capacit� degli iscritti di porre in essere prestazioni lavorative, di tipo autonomo ma non
solo; non quelle civiche, solidaristiche e di utilit� sociale che caratterizzano un ETS. In questo senso le
associazioni professionali si distinguono da quelle di rappresentanza di categorie economiche, in quanto
le seconde hanno un'ottica maggiormente volta alla promozione della categoria e delle sue istanze, in
primo luogo, nei confronti dei poteri pubblici.

La presente nota intende fornire alcune indicazioni utili ai fini della corretta applicazione della norma
in epigrafe riportata, secondo i consueti parametri della generalit� ed astrattezza: al di l� delle
esemplificazioni quivi contenute, � rimesso al prudente scrutinio degli uffici in indirizzo, attraverso l'analisi
organica e sistemica delle disposizioni statutarie nel loro complesso considerate ( in aderenza al generale
canone metodologico basato sull'esame integrale degli statuti, anzich� su singole disposizioni isolate dal
contesto, indicato nella nota di questo Ministero n. 4581 del 6 aprile 2023
(https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/Nota-n-4581-del-06042023-
Artt-21-26-35-CTS-Coerenza-e-ragionevolezza-ispirazione-confessionale-ETS.pdf), accertare con riguardo al
singolo caso concreto l'eventuale caratterizzazione dell'organizzazione come " associazione di categoria o
di rappresentanza di categorie economiche".

In considerazione della portata generale della presente nota, la stessa sar� pubblicata nella sezione
del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di
enti del Terzo settore.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).