Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie
Nota prot. n. 34/12962 del 23 settembre 2025
Studio Legale
[****]
E, p.c. Regione Sicilia-Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali - Ufficio regionale Runts
ufficio.runts@regione.sicilia.it
Oggetto: Iscrivibilit� al RUNTS di fondazione di diritto tedesco con qualifica di Onlus. Devoluzione
patrimoniale. Divergenza tra norma statutaria e Codice del Terzo settore.
Si riscontra il quesito proposto dall'Avv. [***] nell'interesse della fondazione di diritto tedesco
[***], con sede legale e amministrativa in Germania e sede di rappresentanza in Italia, iscritta
all'anagrafe delle ONLUS dal 2014 che intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS). L'ente che svolge in via prevalente un'attivit� di tutela della flora e della fauna ha acquistato
in Italia � utilizzando i proventi di donazioni raccolte in Germania � alcuni terreni di vaste dimensioni al
fine di proteggere l'habitat naturale, in linea con le sue finalit�. Ci� premesso la fondazione interroga
questo Ministero in ordine alla propria possibile iscrizione al RUNTS in qualit� di ETS, in ragione della
definitiva cessazione del regime Onlus a decorrere dal 2026, come disposto dall'articolo 8, comma 1,
lettera b) del D.L. 17.6.2025, n. 84 convertito nella Legge 30.7.2025 n.108 ( che ha modificato l'art. 104,
comma 2 del Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed alla disciplina applicabile
in tema di devoluzione del patrimonio, limitatamente ai beni acquisiti in Italia, in vista della perdita della
qualifica di Onlus.
Lo statuto dell'ente istante prevede (art.18), in caso di scioglimento o estinzione, la devoluzione
del patrimonio a un'altra fondazione tedesca o, in alternativa, a un ente beneficiario che goda di
agevolazioni fiscali in Germania, sentita l'autorit� di controllo tedesca. Si precisa, giusto parere di un
legale tedesco, acquisito dalla fondazione, che le norme tedesche in tema di devoluzione, richiamate
dallo statuto suddetto, avrebbero natura inderogabile. Detta disposizione statutaria deve essere
esaminata in termini di sua compatibilit� con l'articolo 9 del Codice del terzo settore (da ora CTS), in
tema di devoluzione del patrimonio, nonch� con le norme del Titolo XI del medesimo Codice, che
disciplinano il controllo sulle fondazioni del terzo settore.
L'obbligo di devoluzione del patrimonio come il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,
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degli utili o avanzi di gestione ed alla destinazione vincolata di quest'ultimi sono principi sintomatici
dell'assenza dello scopo di lucro (art. 4 CTS), elemento caratterizzante gli enti del terzo settore. Ai sensi
del citato art. 9 del D.lgs. 117/2017 (CTS), la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento
o estinzione dell'ente deve avvenire esclusivamente a favore di altri enti del Terzo Settore iscritti al
RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente ai sensi dell'art. 45, comma 1 CTS. Tale
previsione � inderogabile e costituisce tra l'altro uno dei contenuti necessari dello statuto dell'ETS, ai
sensi dell'art. 21 CTS. La ratio del vincolo devolutivo imposto dal legislatore � diretta ad evitare che gli
enti che ricevono particolari utilit� in ragione dell'attivit� svolta possano approfittare di tali vantaggi
attraverso lo scioglimento dell'ente e la distribuzione del suo patrimonio al quale ha concorso un
sistema di agevolazioni e benefici (anche di natura fiscale) concessi all'ente. Dunque, i destinatari della
devoluzione, a mente del citato art. 9, non possono che essere enti del terzo settore. In proposito,
questo Ministero nella nota n. 6710 del 30.04.2024 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normativa/nota-n-6710-del-30042024-art9cts-devoluzioneonlus.pdf) in tema di ammissibilit�
della devoluzione del patrimonio di un ETS ad una Onlus si � espresso, sulla base di una interpretazione
letterale dell'art. 9 CTS, affermando che, "ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla
legge", la possibilit� di beneficiare della devoluzione del patrimonio di un Ets, a norma dell'articolo
citato, "pu� configurarsi solo a vantaggio di altri enti del terzo settore iscritti al Runts come tali
accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica" escludendo pertanto la facolt� di
un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una Onlus.
Ci� premesso, in tema di devoluzione si segnala come appare invece pi� ampia la platea dei
destinatari a cui le Onlus possono devolvere il patrimonio, in caso di loro scioglimento per qualunque
causa. Difatti l'art. 10, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997 sancisce l'obbligo di devolvere il
patrimonio "ad altre organizzazioni non lucrative di utilit� sociale" o, pi� genericamente, "a fini di
pubblica utilit�".
Acclarata la confliggenza, in tema di devoluzione patrimoniale, tra le norme del CTS e quelle
contenute nello statuto della fondazione istante che richiamano la normativa di diritto tedesco, e posta
altres� l'inderogabilit� della normativa tedesca, ci si interroga circa l'astratta possibilit� di una
fondazione straniera di essere iscritta al RUNTS alla luce della normativa di diritto internazionale privato.
In proposito, l'art. 25 della L. n. 218/1995 stabilisce che "le societ�, le associazioni, le fondazioni ed ogni
altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello
Stato nel cui territorio si � perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia la legge
italiana se la sede dell'amministrazione � situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale
di tali enti". Il successivo secondo comma rinvia alla legge nazionale regolatrice una serie di istituti legati
alla nascita, alla natura ed al funzionamento degli enti. La fondazione istante, alla luce della normativa
di diritto internazionale privato appena citata, � soggetta alla regolamentazione tedesca non essendo
la stessa costituita in Italia e non trovandosi n� la sede amministrativa n� il suo oggetto principale in
Italia.
L'individuazione di una legge regolatrice diversa da quella italiana non costituisce di per s� un
fattore ostativo dell'ente dalla astratta possibilit� di essere qualificato come ETS purch� l'ente si
conformi alle norme speciali contenute nel CTS. Giova rammentare che la qualifica di ente del terzo
settore sia una qualifica normativa che pu� essere assunta e conservata in presenza dei requisiti stabiliti
dal CTS e non costituisce un tipo negoziale autonomo. Da ci� ne discende che la relazione tra il
complesso normativo del Codice civile, con riferimento agli enti del libro primo, e la normativa
contenuta nel CTS non produce abrogazioni n� crea nuovi "tipi" negoziali di enti; piuttosto essa si
sostanzia in un rapporto tra norma generale e norma speciale.
Ne consegue che, al fine di fruire della disciplina premiale concessa ai soggetti che possiedono i
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requisiti di ETS � indispensabile conformarsi alle previsioni del CTS indipendentemente dalla legge
regolatrice dell'ente: esso, si ribadisce, dovr� comunque conformarsi alle norme speciali contenute nel
CTS per ottenere l'iscrizione al RUNTS e assumere la qualifica di ETS.
Tale interpretazione appare conforme al principio di parit� di trattamento sancito dall'art. 18 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto non costituisce discriminazione
basata sulla nazionalit�, ma applicazione uniforme della normativa nazionale. I principi da richiamare
sono espressi all'art. 49 che stabilisce il diritto di stabilimento nell'UE consentendo ai cittadini degli Stati
membri di creare e gestire un'impresa in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste dalla
legislazione del paese ospitante per i propri cittadini e al successivo art. 54 TFUE, complementare all'art.
49, che estende il diritto di stabilimento alle societ� garantendo loro la parit� di trattamento se
costituite secondo il diritto di uno Stato membro e a condizione che abbiano la propria sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attivit� in uno dei paesi dell'Unione Europea. La norma estende
cos� la libert� di stabilimento prevista nel TFUE alle societ�, intese come societ� di diritto civile o di
diritto commerciale, comprese le societ� cooperative ma non anche agli enti non profit che, pur non
potendosi avvalere del principio di libert� di stabilimento possono comunque godere del principio di
non discriminazione sulla base della nazionalit� sancito dall'art. 18 TFUE.
Sul punto si registrano alcune pronunce della Corte di Giustizia UE : Centro di Musicologia Walter
Stauffer (C-386/04, 2006); Persche (C-318/07, 2009); Causa C-10/10 (2011) in cui la Corte di Giustizia, a
tutela della libera circolazione dei capitali e del principio di equit� nel trattamento fiscale tra Stati
membri, conferma il principio di non discriminazione fiscale tra enti residenti e non residenti, purch�
questi ultimi rispettino i requisiti nazionali e perseguano finalit� di interesse generale analoghe. In linea
con questo orientamento, la Circolare 26.06.2006 n.24E e la risposta n. 406/2021 dell'Agenzia delle
Entrate hanno riconosciuto ad una fondazione di diritto tedesco la possibilit� di iscriversi nel registro
delle Onlus purch� ricorrano i requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. n.460/1997.
Tali considerazioni sono replicabili anche rispetto alla disciplina del CTS, nel senso che l'ammissione di
ETS ai vantaggi loro riservati a seguito della iscrizione al RUNTS non � subordinata alla nazionalit�
dell'ente iscrivendo, quanto piuttosto al possesso dei requisiti richiesti dal CTS. D'altronde laddove si
consentisse ad un ente straniero di accedere ai vantaggi derivanti dal possesso della qualifica di ETS a
condizioni diverse da quelle imposte agli enti italiani si verrebbe a determinare una situazione di
"discriminazione al contrario" verso gli enti italiani che violerebbe il principio di non discriminazione di
cui all'art. 18 TFUE.
In conclusione, il principio di parit� di trattamento nell'UE vieta discriminazioni basate sulla
nazionalit�. Tuttavia, se la normativa dello Stato estero, come nel caso di specie, impone all'Ente uno
statuto incompatibile con i requisiti nazionali per il riconoscimento come ETS, l'impossibilit� di accedere
ai relativi benefici non deriva da un trattamento discriminatorio, ma da differenti discipline che ciascuno
Stato membro adotta, nell'esercizio della propria autonoma potest� regolatoria.
Un possibile ulteriore contrasto tra normativa interna e quella tedesca si potrebbe infine porre
sotto il profilo dei controlli sugli ETS di nazionalit� straniera che, essenziali ai fini della conservazione
della qualifica normativa e dei relativi benefici per gli ETS, non potrebbero che essere affidati all'autorit�
italiana in possibile contrasto con le norme vigenti nel paese dell'ente straniero.
L' iscrizione della Fondazione tedesca nel registro dell'anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 10
del D.lgs. n. 460/97 non costituisce di per s� un elemento che imponga oggi l'applicazione del CTS
all'odierno istante tenendo conto che le due discipline non sono sovrapponibili principalmente sotto il
profilo della natura delle due qualifiche: la Onlus ha natura fiscale mentre l'ETS natura civilistica.
A parere della scrivente Amministrazione, sentito anche il Consiglio Nazionale del Notariato, a
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legislazione vigente, la fondazione di diritto tedesco, qualora intenda conseguire la qualifica di ETS,
dovr� conformarsi integralmente, avuto riguardo all'istanza in oggetto ed alle premesse descritte ab
initio, alle disposizioni del CTS, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio, che si presenta allo
stato incompatibile con il CTS precludendone l'iscrizione al RUNTS. Per quanto concerne invece l'aspetto
della devoluzione del patrimonio (conseguente alla perdita della qualifica di ONLUS) composto dai
terreni acquistati in Italia e intestati alla Onlus costituita in Italia, trover� applicazione il citato articolo
10 del D.lgs. n.460/1997, che, come gi� detto, amplia la platea dei possibili destinatari ad altre
organizzazioni non lucrative di utilit� sociale o, pi� genericamente, "a fini di pubblica utilit�".
In considerazione della rilevanza della tematica trattata, la presente nota sar� pubblicata
nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo
settore.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Alessandro Lombardi
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'Amministrazione Digitale"
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