Testo integrale

Vidimazione registri volontari sedi secondarie ETS

Testo vigente dal 20/01/2025

Articoli di Risposta a quesito 809/2025 (1)
  1. Testo integrale Vidimazione registri volontari sedi secondarie ETS

m_lps.A4H7PMT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000809.20-01-2025

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

Citt� di Lecce
Segreteria Generale
protocollo@pec.comune.lecce.it

Oggetto: Vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore.

� stato chiesto alla scrivente di chiarire se un ETS possa disporre di pi� di un registro dei
volontari non occasionali di cui all'articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, qualora disponga,
oltre alla sede legale, di una o pi� sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio
regionale diverso da quello della sede principale; e in caso di risposta affermativa, se anche i registri
riferiti alle sedi secondarie debbano essere vidimati.

Il citato articolo del CTS impone agli enti di iscrivere i volontari in apposito registro; il decreto
6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche, e disciplina dei relativi controlli", all'articolo 3, prevede l'istituzione del registro e le
modalit� di tenuta dello stesso (che ricomprendono la vidimazione quale mezzo per assicurare
l'inalterabilit� delle scritture in caso di supporto cartaceo, il contenuto minimo del registro, la
possibilit� di ricorso alternativo a sistemi elettronici e/o telematici, anche messi a disposizione dalla
rete associativa cui gli enti aderiscono).

In sostanza per entrambi i provvedimenti lo scopo del registro dei volontari � quello di
individuare i soggetti che prestano attivit� volontaria in maniera non occasionale, documentarne il
relativo status all'interno dell'ente, consentire e agevolare l'adempimento degli obblighi assicurativi.

In tal senso il registro ha carattere unitario; tuttavia, nel rispetto delle previsioni del citato
D.M., nella salvaguardia dell'inalterabilit� delle scritture e comunque a condizione che le modalit� di
tenuta consentano di raggiungere le finalit� sopra richiamate, dette modalit� potranno tenere conto
della struttura dell'ente, la cui natura unitaria non preclude l'esistenza di sedi operative secondarie,
anche in regioni diverse da quella in cui si trova la sede legale.

Bench� in casi del genere sia assai probabile il ricorso a sistemi elettronici/telematici, eventuali
esigenze che rendano in concreto difficoltosa o disagevole l'unicit� del supporto cartaceo potrebbero
richiedere la tenuta di una "sezione separata" del medesimo registro, su un diverso supporto, tenuto
presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente
preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 2021.

Ci� potr� avvenire a condizione che:
- l'istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad

essa riferito sia deliberata dall'organo di amministrazione (organo responsabile nel suo
complesso della tenuta del registro dei volontari dell'ente);
- siano individuate, formalizzate ed adottate modalit� di tenuta che evitino la duplicazione
delle registrazioni riferite alle medesime persone, con conseguente inattendibilit� del dato

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dei volontari computati con riferimento all'ente nel suo complesso;
- sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta (compilazione e

conservazione) del registro di sede secondo le modalit� previste;
- le modalit� di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla societ�

assicuratrice affinch� questa possa erogare il proprio servizio garantendo tutti i soggetti
assicurati;
- la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte
dell'organo di amministrazione.
E' opportuno che presso la sede principale dell'ente che ha istituito uno o pi� registri dei
volontari relativi alle sedi secondarie sia conservata, unitamente al registro principale, copia del
frontespizio di ciascun registro secondario, con annotazione degli estremi di vidimazione (autorit� che
ha effettuato la vidimazione e data della stessa) e della data a partire dalla quale il registro secondario
� divenuto operativo, da esibire nel corso dei controlli periodici da parte delle amministrazioni o dei
soggetti autorizzati di cui all'art. 93 del CTS. Periodicamente, gli aggiornamenti da effettuarsi sul RUNTS
relativamente al numero dei volontari non occasionali dovranno basarsi su una preliminare
ricognizione di tutti i registri posti in uso.
In conclusione, per enti aventi una pluralit� di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe
irragionevole e contrario all'autonomia degli stessi non consentire l'istituzione di registri dei volontari
relativi alle singole sedi, a condizione che ci� avvenga con modalit� tali da garantire l'assolvimento
degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.
Conseguentemente, gli eventuali registri "di sede" dovranno essere regolarmente vidimati;
resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l'esterno e di
qualunque valore probatorio.
Il presente riscontro sar� pubblicato nella sezione "Orientamenti ministeriali sugli Enti del
Terzo settore" del sito istituzionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi LOMBARDI ALESSANDRO
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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).