Testo integrale

Patrimonio minimo ETS e personalità giuridica. Intangible assets

Testo vigente dal 19/11/2024

Articoli di Risposta a quesito 15849/2024 (1)
  1. Testo integrale Patrimonio minimo ETS e personalità giuridica. Intangible assets

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0015849.19-11-2024

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie
Terzo Settore Servizio Civile Sport
pec: uod.500501@pec.regione.campania.it

Oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della
personalit� giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets". Quesito rif. Regione
Campania, prot. PG/2024/0453397. Riscontro.

� stato sottoposto all'attenzione della scrivente il caso di enti che, ai fini dell'acquisizione

della personalit� giuridica collegata all'iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e

peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo

consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. `intangible assets' costituiti da propriet� intellettuale

(a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)". Viene richiesto in merito un parere alla

scrivente circa l'idoneit� ai fini del conseguimento della personalit� giuridica di un patrimonio

consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

L'art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una "somma liquida e disponibile, non

inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", prevede in alternativa

anche la possibilit� che tale patrimonio sia "costituito da beni diversi dal denaro". La formulazione

adottata dal legislatore, secondo l'opinione riportata in vari studi, escluderebbe "la possibilit� di

dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti" (N.

Iannaccone in Terzo settore, non profit e cooperative, n. 3/2020, p. 10); "la possibilit� di apportare al

patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente

monetizzabili" (CNN, studio n. 10-2022/CTS, nota n. 7); "la possibilit� di procedere alla costituzione

di un ETS con personalit� giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da

polizza assicurativa o fidejussione bancaria...cos� come il conferimento di crediti", considerato che

proprio la definizione rinvenibile nell'art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali "cose

che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti,

marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo" (CNN Studio n.

104-2020/I pag. 20).

Le posizioni sopra espresse, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro

giuridico generale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarit� degli enti del Terzo

settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come

nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici

declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

Deve qui richiamarsi la responsabilit� del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione

al Runts o quella volta a conseguire la personalit� giuridica di un ente gi� iscritto, deve attentamente

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sociale delle imprese Tel. 06.4683.5024 www.lavoro.gov.it
verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il
patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano,
esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. Sotto questo profilo, l'ufficio
che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al
notaio, rimetter� in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di
controllo la verifica sulla regolarit� del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare
l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia
ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri
beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilit� di fare ricorso ad opere o servizi.

In considerazione della portata generale della tematica qui trattata, la presente nota sar�
pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/riforma-terzo-
settore/pagine/circolari-orientamenti-ministeriali-codice-enti-terzo-settore

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da

LOMBARDI ALESSANDRO
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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).