m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0008301.04-06-2024
Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie
Agli Uffici del RUNTS delle Regioni e
delle Province autonome
Tramite il Sottogruppo Terzo Settore
della Commissione Politiche Sociali
Loro sedi
Oggetto: Articolo 47, comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Utilizzo degli
statuti standard da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti.
Con il quesito che si riscontra, il Sottogruppo in indirizzo chiede se ad avviso della scrivente
i modelli standard tipizzati di statuto di cui all'articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore
possano essere utilizzati solo dagli enti aderenti alle reti che li hanno predisposti e sottoposti
all'approvazione ministeriale.
In subordine, ove gli stessi fossero liberamente utilizzabili dagli enti non aderenti alle reti,
si chiede se gli enti medesimi possano beneficiare o meno della riduzione dei termini procedimentali
di cui al citato articolo.
In proposito si fa presente quanto segue.
Dopo aver individuato al comma 3 dell'articolo 47 in 60 giorni il termine procedimentale
entro il quale l'ufficio del RUNTS deve esprimersi sull'istanza di iscrizione (iscrivendo l'ente,
rifiutandola con provvedimento motivato o richiedendone la rettifica o una eventuale integrazione
documentale, con ulteriori 60 giorni dalla ricezione dell'istanza rettificata o della documentazione
integrativa ai fini dell'adozione del provvedimento finale), il Codice al successivo comma 5 prevede
una riduzione dei tempi procedimentali ove gli atti costitutivi/statuti siano redatti in conformit� a
modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative ed approvati con apposito decreto
dell'amministrazione preposta. A detto dimezzamento dei tempi procedimentali, la medesima
disposizione associa una delimitazione dei poteri istruttori dell'ufficio del RUNTS, il quale sar�
chiamato a verificare la regolarit� formale e la completezza della documentazione presentata, senza
che il sindacato possa investire, ove lo statuto sia riscontrato conforme al modello standard, anche
l'ulteriore conformit� dello statuto stesso alle norme del Codice.
Il descritto regime risponde al principio di economicit� dell'azione amministrativa, in
quanto il procedimento amministrativo si sostanzia nell'accertamento della conformit� dello statuto
presentato ad un modello; mentre la conformit� ordinamentale di quest'ultimo � stata gi�
positivamente accertata a monte, come � attestato dal provvedimento di approvazione di
competenza ministeriale.
La ratio della norma si ricollega altres� al peculiare ruolo riconosciuto alle Reti associative
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dall'articolo 41 dello stesso Codice: esse sono enti del Terzo settore tipici costituiti in forma
associativa che si caratterizzano sia per la numerosit� dei propri aderenti, sia per il ruolo, svolto nei
confronti di questi ultimi e riconosciuto dalle amministrazioni interlocutrici, di coordinamento, tutela,
rappresentanza, promozione e supporto, con lo scopo dichiarato di accrescerne la rappresentativit�
presso i soggetti istituzionali; nei casi previsti possono monitorare le attivit� dei propri associati e
sviluppare attivit� di controllo e assistenza tecnica.
Uno degli strumenti attraverso i quali pu� concretizzarsi la funzione sopra descritta svolta
dalle Reti � appunto la predisposizione di modelli standardizzati di statuto, utilizzando i quali gli enti
aderenti possano disporre di un supporto nella predisposizione dello stesso, ma anche beneficiare,
nei rapporti con le amministrazioni che gestiscono i procedimenti di iscrizione al RUNTS del regime
alleggerito ex articolo 47, comma 5, quale effetto dell' azione di coordinamento e supporto posta in
essere dalla Rete nei confronti dei propri aderenti che, evidentemente, non pu� dispiegarsi nei
confronti di enti estranei alla Rete medesima.
Inoltre, essendo i modelli standardizzati predisposti dalle singole Reti, ciascuna Rete
costruir� il singolo modello tenendo presente il proprio "associato-tipo", inserendo quindi nella
declaratoria delle finalit�, nell'enunciazione delle caratteristiche identitarie, nell'individuazione delle
attivit� di interesse generale o delle principali di esse gli elementi che essa ritiene fondamentali per
caratterizzare i propri aderenti. Negli statuti standard potrebbero quindi trovare spazio specifici
riferimenti alla stessa Rete o a livelli, articolazioni e organi della stessa, procedure per la risoluzione
dei conflitti tra ente aderente e associati dello stesso che rinviano al livello superiore, particolari
garanzie nei confronti degli iscritti, declaratorie relative ai valori identitari della Rete, tali da rafforzare
il legame tra questa e l'ente che ad essa aderisce.
In linea con tale visione, il D.M. n.106/2020, che disciplina tra l'altro i procedimenti di
iscrizione al RUNTS e gli altri procedimenti riguardanti gli ETS, all'articolo 9, comma 4, fa riferimento
ad atto costitutivo e statuto redatti dall'ente, ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del d.lgs., "in
conformit� al modello standard... predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato
con decreto direttoriale".
Analoga indicazione � rinvenibile nell'Avviso pubblico del 2 maggio 2023 che ha disciplinato
la presentazione delle richieste di approvazione dei modelli nonch� nei vari provvedimenti di
approvazione e nei relativi allegati modelli (pubblicati sul sito ministeriale e consultabili al link:
https://www.lavoro.gov.it/pagine/Approvazione-modelli-standard-statuti-D-Lgs-117-
2017-Art-47-comma-5
Da ci� discende ai fini che interessano una serie di conseguenze.
Bench� gli statuti standard siano stati predisposti dalle Reti ad uso dei rispettivi aderenti,
non potrebbe escludersi a priori e in termini astratti un loro utilizzo da parte di enti non associati, che
potrebbero, nella propria autonomia, mutuare da essi, in maniera pi� o meno ampia, formulazioni
ivi contenute ai fini della redazione del proprio statuto, eliminando gli eventuali riferimenti alla rete
autrice del modello; diverso e certamente problematico risulterebbe invece l'inserimento o il
mantenimento di riferimenti statutari puntuali ad una rete specifica da parte di un soggetto che non
intenda aderirvi, non sia stato ammesso nella compagine associativa della Rete, o non vi aderisca pi�.
In questo caso, l'affidamento dei terzi e il generale dovere di correttezza nei confronti degli associati
non consentirebbero di adottare o mantenere uno statuto con espressi o ingannevoli richiami ad una
Rete con cui non vi sia un effettivo rapporto di adesione. La stessa Rete interessata potrebbe in questo
caso agire a tutela propria e dei propri associati per inibire ogni utilizzo inappropriato dei riferimenti
a s� stessa da parte di un ente ad essa estraneo. In tal caso, tuttavia, un eventuale intervento a tutela
non dovrebbe essere richiesto all'ufficio del RUNTS, sprovvisto di competenza e tenuto ad operare
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nel rispetto dell'autonomia degli enti, ma eventualmente all'autorit� giudiziaria.
D'altra parte, un eventuale utilizzo del modello standard da parte di un ente non
appartenente alla Rete associativa, senza il vincolo proveniente dall'appartenenza a quest'ultima,
giustificherebbe una verifica approfondita da parte degli uffici proprio in ragione della libert� con la
quale gli enti non aderenti ad una rete potrebbero utilizzare i modelli; ci� non consentirebbe all'ente
utilizzatore di accedere alla riduzione dei tempi procedimentali e alla delimitazione dei poteri
istruttori della P.A., che il legislatore ha individuato proprio come misura di particolare "favor" nei
riguardi delle Reti, riconoscendone il ruolo (non svolgibile nei confronti degli enti non aderenti)
N�, ad avviso della scrivente, varrebbe a consentire l'ammissione al beneficio
l'argomentazione secondo cui lo statuto mutuato sarebbe "del tutto", "in buona parte conforme" o
"quasi del tutto conforme" in quanto aprirebbe breccia alle valutazioni discrezionali del singolo ufficio
circa il livello di "quasi conformit�", con possibili risultati divergenti da ufficio a ufficio anche in
presenza di un medesimo testo, con rischi per l'uniformit� del sistema ben superiori ai vantaggi che
si pretenderebbe di conseguire.
Deve comunque osservarsi che la conoscibilit� dei modelli di statuto ( assicurata dalla
richiamata pubblicazione degli stessi sul sito ministeriale) predisposti a cura delle reti anche da parte
di enti non affiliati, pur non dando luogo, in caso di utilizzo, per le ragioni sopra chiarite, alla riduzione
dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un'istanza di iscrizione o di deposito di una
variazione statutaria, � in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti: a
meno di un evidente illogicit� di collocazione/utilizzo rispetto allo statuto nel suo complesso, gli uffici
non contesteranno una determinata formulazione statutaria se rinvenibile anche in uno dei modelli
standardizzati approvati dal Ministero. Ove ci� si verificasse, l'ente interessato potrebbe portare tale
circostanza all'attenzione dell'Amministrazione procedente, che a quel punto potrebbe rivedere la
propria posizione oppure riaffermarla, ma in questo caso ricorrendo ad un supplemento di
motivazione che dia conto delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto
le argomentazioni addotte.
In considerazione del rilievo della tematica ivi trattata, la presente nota sar� pubblicata
nella sezione "Circolari e orientamenti ministeriali sugli Enti del Terzo settore" del sito istituzionale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi O=MINISTERO DEL LAVORO E
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".DELLE POLITICHE SOCIALI
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