Testo integrale

Articolo 9 CTS. Ammissibilità devoluzione a favore Onlus

Testo vigente dal 30/04/2024

Articoli di Risposta a quesito 6710/2024 (1)
  1. Testo integrale Articolo 9 CTS. Ammissibilità devoluzione a favore Onlus

m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0006710.30-04-2024

Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie

Sottogruppo Terzo Settore della Commissione
Politiche Sociali
commissionepolitichesociali@regione.calabria.it

Oggetto: Articolo 9 del Codice del Terzo settore. Ammissibilit� devoluzione a favore di Onlus.

� stato richiesto alla scrivente da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione

Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome se un ente iscritto nell'Anagrafe

Unica delle Onlus possa, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo indicato per

brevit� come "Codice" o come "CTS"), risultare soggetto beneficiario della devoluzione patrimoniale

di un ETS, essendo considerato a tal fine, ai sensi dell'art. 101 del CTS, quale ETS in via transitoria.

L'art. 9 del CTS prevede che in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Alle ipotesi di estinzione o scioglimento deve essere

assimilata inoltre l'ipotesi di cui all'art. 50, comma 2 del CTS, dell'ente cancellato dal RUNTS, che

continua ad operare ai sensi del codice civile.

La ratio della norma � in primis il permanere, anche successivamente all'estinzione

dell'ente o alla perdita della qualifica di ETS, del vincolo di destinazione del patrimonio stesso o a

seconda dei casi della quota incrementale costituitasi grazie alle agevolazioni fiscali e alle altre misure

di vantaggio di cui l'ente stesso ha potuto beneficiare in qualit� di Ente del Terzo settore. La previsione

in parola deve essere presente negli statuti degli ETS, costituendone un contenuto necessario, come

disposto dall'art. 21, comma 1 CTS. La devoluzione del patrimonio residuo (o dell'incremento

patrimoniale) dovr� riguardare quindi un ente assoggettato al medesimo regime dettato dal Codice.

Il quesito, nella sua formulazione, investe l'applicabilit� alla fattispecie della devoluzione

dell'art. 101 (in particolare del comma 3 dello stesso) ovvero la possibilit� di considerare, ai fini che

qui interessano, come appartenenti al Terzo settore, oltre agli enti iscritti al RUNTS anche i soggetti

iscritti all'anagrafe delle Onlus.

Le disposizioni relative alla disciplina e alle agevolazioni delle Organizzazioni non lucrative

di utilit� sociale di cui al d.lgs. n. 460/1997 (cd. regime Onlus) sono tuttora vigenti: la relativa

abrogazione, ai sensi dell'art. 102, comma 2 CTS avverr� al decorrere dal termine di cui all'art. 104,

comma 2 del medesimo Codice, ovvero dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione da parte

della Commissione europea sulle previsioni di carattere fiscale del titolo X.

L'art. 101, comma 3, nell'ambito delle disposizioni transitorie del Codice, prevede che il

requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo (ovvero della sua

operativit�, avvenuta come � noto, a decorrere dal 23 novembre 2021, individuata dal D.D. n.

561/2021, in applicazione dell'art. 30 del D.M. n. 106/2020) si intende soddisfatto da parte delle reti

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associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle
normative di settore vigenti al momento dell'entrata in vigore del Codice medesimo, da individuarsi,
secondo il comma 2 del medesimo articolo 101, nei registri Onlus, delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale. I registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 sono
venuti meno, ai sensi dell'art.102, comma 4, del Codice, a decorrere dal 23 novembre 2021, laddove
l'anagrafe delle ONLUS sar� soppressa, ai sensi degli artt. 102, comma 2, lettera a) e 104, comma 2
del Codice a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
europea su alcune norme fiscali del Codice medesimo (cfr. art.101, comma 10 del Codice). In
attuazione di queste ultime disposizioni, l'art.34, comma 3 del citato D.M. n.106/2020 riconosce agli
enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS al giorno antecedente l'avvio dell'operativit� del RUNTS la
facolt� di iscriversi al RUNTS a partire dal 28 marzo 2022 (data di pubblicazione, da parte dell'Agenzia
delle Entrate, dell'elenco degli enti iscritti al 22 novembre 2021 nella medesima Anagrafe) e fino al
31 marzo dell'anno successivo alla menzionata autorizzazione della Commissione europea.

Ricostruita in sintesi la cornice normativa di riferimento, la questione dell'attuale
configurabilit� delle ONLUS alla stregua di un ente del Terzo settore, ad avviso di questa
Amministrazione, non appare rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato, che deve essere
letto su presupposti diversi.

� indubbio che la disciplina contenuta nel richiamato d.lgs. n. 460/1997 presenta alcuni
profili generali di carattere sostanziale in comune con il d.lgs. n.117/2017: i vincoli sul divieto di
distribuzione degli utili, quale conseguenza dell'assenza del fine lucrativo, l'obbligo devolutivo sotto
il controllo di una pubblica amministrazione, l'iscrizione in un Registro (anagrafe nel caso delle Onlus)
anch'esso posto sotto il controllo di una pubblica amministrazione. Tuttavia, a fronte di ci�, spicca la
fondamentale novit� introdotta dal Codice, che ha attribuito natura civilistica alla qualifica di ETS (la
cui disciplina, infatti, rientra nella materia dell'ordinamento civile, cfr. sentenza Corte Costituzionale
n. 185/2018), a differenza di quella di ONLUS, che ha un carattere squisitamente fiscale.

Tale fondamentale distinzione � alla base della disciplina dell'obbligo devolutivo di cui
all'art.9 del Codice, che � assistito, rispetto al corrispondente obbligo ex articolo 10, comma 1, lettera
f) del d.lgs. n.460/1997, da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della
nullit� (per contrariet� a norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 del Codice civile) degli atti di
devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformit� del parere obbligatorio
dell'ufficio del RUNTS.

L'assenza di analoga previsione nel d.lgs. n. 460/1997 osta alla possibilit� per un ETS di
devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS: difatti, se l'ente destinatario dell'atto
devolutivo, attualmente iscritto nell' anagrafe delle ONLUS, dovesse successivamente (senza aver
conseguito nel frattempo l'iscrizione al RUNTS) a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo,
in contrasto con la previsione del citato art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, detto patrimonio, che ha trovato
la sua genesi anche nel regime di favor del Codice del Terzo settore in capo all'originario ente dante
causa, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullit� dell'atto
devolutivo. Dal descritto sistema di garanzia sulla destinazione del patrimonio residuo contenuto nel
d.lgs. n.117/2017 discende, sentita anche l'Agenzia delle Entrate, la conseguente applicazione della
norma in oggetto in termini di stretta aderenza al suo tenore letterale, ammettendo pertanto la
possibilit� di beneficiare della devoluzione di un ETS, ove non ricorra specifica diversa destinazione
imposta dalla legge, solo a vantaggio di altri ETS, iscritti nel RUNTS e come tali accomunati da un
pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti.

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In considerazione della portata generale del suo contenuto, la presente nota sar�
pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti
del Terzo settore.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Testo di un atto amministrativo ufficiale, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).