m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0006447.23-04-2024
Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie
Al Forum nazionale del Terzo settore � ETS
Via Aniene n. 14 � 00198 Roma (RM)
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Oggetto: Articolo 81 del Codice del Terzo settore. Social bonus. Legittimazione a fruire del credito
d'imposta.
Si fa riferimento alla richiesta di codesto Ente volta ad ottenere dei chiarimenti in ordine
all'ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dall'articolo 81 del
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal successivo regolamento di attuazione,
adottato con il D.I. 23 febbraio 2022, n. 89.
Pi� specificamente codesta organizzazione intende conoscere se il possesso della
qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore debba sussistere al momento della presentazione
dell'istanza di accesso all'agevolazione fiscale ovvero al momento antecedente dell'assegnazione
del bene oggetto del progetto di recupero.
Come � noto, l'articolo 81, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 ha introdotto un credito
d'imposta "pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del
50 per cento se effettuate da enti o societ� in favore degli enti del Terzo settore che hanno
presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalit� organizzata,
assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di
attivit� di cui all' art.5, con modalit� non commerciali."
Il successivo regolamento di attuazione (adottato con il Decreto Interministeriale 23
febbraio 2022, n. 89) all'articolo 3, comma 1, ha stabilito che "Sono ammesse al credito d'imposta le
erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni
assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in
partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalit� organizzata, ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159."
Il successivo articolo 7, comma 1, ha annoverato tra i requisiti di partecipazione al
procedimento di individuazione dei progetti di recupero, alla lettera a) "il possesso del requisito
soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;", vale a dire la qualificazione soggettiva
dell'istante come ente del Terzo settore. Tale requisito deve sussistere per tutta la durata
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dell'intervento di recupero del bene, affinch� le erogazioni liberali effettuate in favore dell'ente
beneficiario possano fruire del credito d'imposta. In questo senso, l'articolo 13 del D.I. n. 89/2022
ha previsto, tra le cause di revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell'elenco dei
progetti di recupero ammessi, in favore dei quali � possibile godere dell'agevolazione del credito
d'imposta, la perdita, in capo all'ente titolare del progetto o ad uno dei suoi eventuali partners, del
requisito soggettivo di legittimazione richiesto dal citato articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo
settore.
Al riguardo, muovendo dalla circostanza che l'istituto del social bonus costituisce una misura
di carattere fiscale, essendo collocata nel Titolo X del Codice, dedicato al "Regime fiscale degli enti
del terzo settore", si deve ritenere che il possesso della qualificazione soggettiva di cui all'art. 4,
comma 1, del d.lgs. n.117/2017 da parte dell'ente beneficiario delle erogazioni liberali ( in relazione
alle quali l'art.81 del medesimo d.lgs. n. 117/2017 riconosce il credito d'imposta) abbia rilevanza ai
fini della legittima fruizione del credito d'imposta da parte dei contribuenti che effettuano le
erogazioni liberali in favore dell'ente beneficiario. In tal senso, pertanto, � necessario che il
beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal
momento della presentazione dell'istanza e alla data di adozione del provvedimento di
approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il
periodo di realizzazione dell'intervento di recupero.
A sostegno di tale lettura milita, altres�, una ragione sistemica legata all'introduzione, da
parte del d.lgs. n.117/2017, di categorie speciali di enti del Terzo settore del tutto nuove, quali gli
enti filantropici e le reti associative, nonch� della categoria atipica degli altri enti del Terzo settore,
che hanno potuto effettivamente essere riconosciuti come tali soltanto a partire dalla data di avvio
dell'operativit� del Registro unico nazionale del Terzo settore, avvenuta il 23 novembre 2021.Tali
soggetti, ove, antecedentemente alla data sopra indicata, fossero stati assegnatari di un bene
immobile pubblico inutilizzato o di un bene immobile o mobile confiscato alla criminalit�
organizzata si trovavano in una condizione di oggettiva impossibilit� di essere riconosciuti come enti
del Terzo settore.
Pertanto, se, per espressa previsione normativa, il requisito soggettivo di ente del Terzo
settore deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell'istanza di
ammissione alla misura del social bonus, lo stesso non appare cogente al momento
dell'assegnazione del bene, che potrebbe essere stato assegnato da parte dell'Amministrazione
competente ad un ente che, in detto momento, non era in possesso della qualifica di ente del Terzo
settore, acquisita successivamente mediante l'iscrizione al R.U.N.T.S., e, comunque,
antecedentemente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento di
individuazione dei progetti di recupero dei beni rientranti nelle tipologie previste dalla disposizione
in oggetto.
Acquisito sul tema il concorde avviso dell'Amministrazione finanziaria, si deve concludere
che la qualifica di ETS assume rilevanza a partire dal momento della presentazione a questa
Amministrazione dell'istanza di ammissione al social bonus del progetto di recupero.
Considerata l'importanza e la portata generale della questione ivi trattata, la presente nota
sar� pubblicata sul sito istituzionale di questo Ministero, alla pagina
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IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi
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n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
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DELLE POLITICHE SOCIALI
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