m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0012675.14-09-2022
Al Ministero dello sviluppo economico
D.G. MCCNT - Div. IV.
dgmccnt.div04@pec.mise.gov.it
Alla Prefettura di Padova
Protocollo.prefpd@pec.interno.it
Oggetto: Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all'esercizio dell'attivit� di vidimazione
del registro dei volontari.
Si fa riferimento alla nota prot. 266142 del 06/09/2022 pari oggetto con cui codesta Direzione
veicola la richiesta di chiarimenti formulata dal comune di Stanghella e l'opinione della Prefettura di
Padova in merito alla formulazione dell'art. 3 del decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo
economico, recante "individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche
e disciplina dei relativi controlli", adottato in attuazione dell'art. 18 comma 2 del Codice del Terzo settore.
Come noto, il decreto in parola prevede i volontari non occasionali siano iscritti in un apposito
Registro dei volontari istituito e tenuto da ciascun ente del Terzo settore che si avvale di tali figure, in
adempimento degli obblighi assicurativi a tutela degli stessi. In particolare, la norma specifica che "il
registro prima di essere posto in uso sia numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
da un notaio o da un pubblico ufficiale a ci� abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero di fogli che
lo compongono".
Nel precedente decreto ministeriale 14 febbraio 1992, relativo alla medesima materia e
abrogato dal richiamato successivo provvedimento, la numerazione e la bollatura erano poste in atto "da
un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti...".
Il venir meno del riferimento espresso al Segretario comunale ha indotto il Comune di
Stanghella a ipotizzare, chiedendone conferma alla Prefettura competente, che ci� potesse determinare
l'esclusione del Segretario comunale dal novero dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni
sopra descritte. L'Ufficio territoriale del Governo, nel chiedere a codesto Ministero una "interpretazione
autentica" ha fatto presente che nella definizione di "pubblico ufficiale a ci� abilitato" utilizzata dal
decreto ministeriale rientra a pieno diritto anche la figura del segretario comunale. Analoghe osservazioni
sono sviluppate da codesto Ufficio, che ugualmente si pronuncia per la ricomprensione del Segretario tra
i soggetti legittimati ai sensi della nuova disposizione.
La scrivente concorda con tale avviso. La formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del
2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando
quest'ultimo nella definizione di pubblico ufficiale; consente al contrario di individuare con la massima
flessibilit� i soggetti che all'interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate possono porre in
essere l'operazione, in modo da semplificarne e agevolarne il compimento a vantaggio degli enti del terzo
settore interessati, garantendo comunque il raggiungimento dell'obiettivo: attestando la composizione
del registro, di assicurarne la futura integrit� (ovvero non consentirne l'alterazione delle scritture, la
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sottrazione, aggiunta o sostituzione delle pagine) a garanzia degli eventuali successivi controlli.
La scrivente concorda pienamente, quindi, nel ritenere il segretario comunale, in qualit� di
pubblico ufficiale, tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del
registro dei volontari.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi
Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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